giovedì 26 novembre 2015

PROTOCOLLO DI VIBO
CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE GUERRE
Introduzione

Gli Stati, quando capirono l'insensatezza della guerra e la sua illogica e perversa natura generatrice di morte, distruzione e sofferenze, decisero che per porre un freno alla proliferazione incontrollata delle guerre (comprese quelle di natura terroristica) era necessario ridurre la produzione delle armi.
Il Protocollo di Vibo nasce dalla esigenza di istituire un processo permanente di esame, di discussione e di scambio di informazioni, che permetterà l'adozione di impegni supplementari adattati all'evoluzione delle conoscenze e della volontà politica.
Le Parti che sottoscrivono questo Protocollo si impegnano a ridurre per il periodo 2020-2024, la produzione di armi e armamenti del 10% rispetto ai livelli del 2000. Questa "produzione" viene calcolata come il totale della spesa che il singolo paese sostiene per armi ed armamenti. Non vengono conteggiate le spese sostenute per la prevenzione come l'intelligence, le spese sostenute per il confronto internazionale diplomatico, le spese per lo sviluppo di metodi nonviolenti volti a sedare conflitti armati, attacchi militari e rivolte popolari. Questi impegni, giuridicamente vincolanti, produrranno una reversione storica della tendenza ascendente dei conflitti armati che non solosono aumentati numericamente ma che, presi singolarmente, hanno prodotto mediamente sempre più vittime (militari e civili). Gli investimenti in armamenti vanno conteggiati come la somma che ogni singolo paese produce o importa.
Le armi e gli armamenti che il singolo paese esporta ad un paese firmatario del presente protocollo non vanno conteggiati - ai fini del presente Protocollo - a carico del paese esportatore ma solo a carico del paese importatore. Qualora, invece, l'esportazione fosse verso un paese non aderente al Protocollo, il valore dei beni venduti sarà conteggiato a carico del paese esportatore.
Il Protocollo di Vibo si aprirà alla firma il 16 marzo 2016. Entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti, tra le quali i paesi sviluppati la cui produzione di armi e armamenti rappresenta almeno il 50% della quantità totale prodotta nel 2000. Parallelamente, le Parti continueranno ad adempiere agli impegni assunti e si prepareranno per la futura applicazione del Protocollo.
Indice


Gli articoli del Protocollo di Vibo contro la Proliferazione delle Guerre non hanno titoli: i temi enumerati qui di seguito hanno solo un carattere indicativo.
Preambolo
  1. Definizioni
  2. Politiche e misure
  3. Quantificazione degli impegni in materia di limitazione e riduzione delle armi
  4. Adempimento congiunto degli impegni
  5. Questioni metodologiche
  6. Trasferimento e acquisto di unità di riduzione della produzione (applicazione congiunta)
  7. Comunicazioni delle informazioni
  8. Esame delle informazioni
  9. Esame del Protocollo
  10. Progressi nell'applicazione degli obblighi esistenti
  11. Meccanismo finanziario
  12. Meccanimo per uno sviluppo "pacifico"
  13. Conferenza delle Parti agent come riunione delle Parti del Protocollo
  14. Segretariato
  15. Organi sussidiari
  16. Processo di consultazione multilaterale
  17. Commercio delle armi
  18. Inadempimento delle disposizioni
  19. Risoluzione delle controversie
  20. Emendamenti
  21. Adozione ed emendamenti allegati
  22. Diritto di voto
  23. Depositario
  24. Firma e ratifica,accettazione, approvazione o adesione
  25. Entrata in vigore
  26. Riserve
  27. Ritiro
  28. Testi autentici
Allegato A: Categorie e settori delle armi e degli armamenti impiegati nelle guerre
Allegato B: Quantificazione degli impegni di limitazione o di riduzione delle armi delle Parti




PROTOCOLLO DI VIBO CONTRO LA PROLIFERAZIONE DELLE GUERRE


Le Parti del presente Protocollo,
Perseguendo gli obiettivi contenti nella Dichirazione Universale dei Diritti dell'Uomo,
Ricordando le disposizioni in essa contenute,
Giudate dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali,
Consapevoli che la produzione delle armi è essa stessa motivo della proliferazione delle guerre,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1


  1. Per "Parti presenti e votanti" si intendono le Parti presenti che esprimono un voto affermativo o negativo.
  2. Per "Parte" si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una Parte del presente Protocollo.
ARTICOLO 2
  1. Ogni Parte, nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione della produzione e importazione di armi previsti all'articolo 3, al fine di promuovere lo sviluppo pacifico:
    1. Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione nazionale, come:
      1. miglioramento della sicurezza e delle politiche di intelligence che interessano i settori rilevanti dell'economia nazionale;
      2. miglioramento dei meccanismi che limitano l'accesso all'uso delle armi e miglioramento dei meccanismi di marcatura, contenimento e non proliferazione delle sostanze utili alla produzione di armi e armamenti;
      3. graduale riduzione della diffusione delle armi tra i civili e intensa attività volta al disarmo di organizzazioni criminali e terroristiche;
      4. promozione di metodi nonviolenti per la lotta alla criminalità, per la gestione delle sicurezza interna, per il controllo e il contenimento di adunate e manifestazioni (autorizzate o meno);
      5. contenimento della spesa in armamenti militari;
      6. promozione di uno sviluppo sostenibile delle aree a rischio povertà e emarginazione;
      7. ricerca, promozione e sviluppo e maggiore utilizzazione del dialogo e della nonviolenza come strumenti cardine per la risoluzione di controversie nazionali e internazionali di qualsiasi natura;
      8. riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano contrari agli obiettivi del presente Protocollo, in tutti i settori responsabili della produzione di armi e armamenti;
      9. Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine di promuovere politiche e misure che limitino, riducano o puntino alla conversione dei settori dell'industria e delle forze armate specializzati nella produzione e nell'uso delle armi;
      10. Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre la produzione di armi e armamenti nel settore della sicurezza interna;
      11. Limitazione e/o riduzione della produzione di esplosivi (incluse le armi nucleari), attraverso il loro recupero e il loro utilizzo a scopi pacifici, come nel caso della produzione di energia;
    2. Coopererà con le altre Parti per rafforzare l'efficacia individuale e combinata delle politiche e delle misure adottate a titolo del presente articolo. A tal fine, dette Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficazia. La Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o quato prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti.
  2. La Parti cercheranno di limitare o ridurre la produzione di armi e armamenti operando con le varie organizzazioni internazionali (ad esempio la NATO).
  3. Le Parti si impegnano ad attuare le politiche e le misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, gli effetti sul commercio internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.
  4. Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel paragrafo 1.a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il coordinamento di tali politiche e misure.
ARTICOLO 3
  1. Le Parti assicureranno, individualmente o congiuntamente, che la loro produzione di armi e armamenti indicati nell'Allegato A, non superi le quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell'Allegato B in conformità alle disposizioni del presente articolo al fine di ridurre il totale della produzione e/o importazione di armi e armamenti (calcolato come fatturato lordo di detto settore industriale) del 10% rispetto ai livelli del 2000, nel periodo di adempimento 2020-2024.
  2. Ogni Parte dovrà aver ottenuto entro la fine del 2017, nell'adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti progressi.
  3. Le variazioni nette del fatturato riferibile alla produzione e/o all'importazione di armi, armamenti, sostanze letali, eccetera, calcolate come variazioni verificabili della quantità di armi nel corso di ogni periodo di adempimento, saranno utilizzate dalle Parti per adempiere agli impegni assunti ai sensi del presente articolo. La produzione e l'importazione di armi, saranno notificate in modo trasparente e verificabile ed esaminate a norma degli articoli 7 e 8.
  4. Le armi e gli armamenti esportati non verranno conteggiate a carico della Parte che li ha prodotti solo se viene accertata come destinazione una delle Parti del presente Protocollo.
  5. Ogni Parte fornirà alla Conferenza delle Parti, per il loro esame, dati che permettano di determinare la diffusione e la quantità di armi e di procedere ad una stima delle variazioni di dette armi nel corso degli anni successivi.
  6. La Conferenza delle Parti agente ecome riunione delle Parti del presente Protocollo concederà alle Parti un certo grado di flessibilità nell'adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti nel presente articolo.
  7. Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la limitazione quantificata delle armi, dal 2020 al 2024, la quantità attribuita a ciascuna Parte sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, indicata nell'Allegato B.
  8. La riduzione annuale di armi e armamenti si esprime come minore entità della somma tra fatturato lordo ascrivibile al mercato delle armi e valore assoluto delle armi e degli armamenti giacenti, in milioni di Euro. Anche le armi e gli armamenti obsoleti, anche se non funzionanti, vanno computati nel calcolo del volume totale di armi.
  9. La definitiva rottamazione o distruzione di un'arma, può essere conteggiata ai fini del calcolo della riduzione delle armi assegnata ad una Parte.
  10. Tutte le unità di riduzione delle armi, che una Parte acquista da un'altra Parte, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
  11. Tutte le unità di riduzione delle armi, che una Parte trasferisce ad un'altra Parte, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte che la trasferisce.
  12. Tutte le riduzioni accertate delle armi che una Parte acquista da un'altra Parte, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che l'acquista.
  13. Se le armi di una Parte, nel corso del periodo di adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento.
  14. Ogni Parte si impegnerà ad adempiere agli impegni indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed economici contrari su paesi terzi e in particolare sui paesi in via di sviluppo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, l'assicurazione ed il trasferimento di tecnologie.
ARTICOLO 4
  1. Le obbligazioni assunte alla luce del presente Protocollo possono essere assunte dalle Parti anche congiuntamente.
ARTICOLO 5
  1. Messa a punto di un sistema nazionale per la stima delle armi presenti, prodotte e importate.
ARTICOLO 6
  1. Possibilità per le Parti di compravendere "unità di riduzione" risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle armi.
ARTICOLO 7
  1. Ogni Parte fornirà le informazioni necessarie per assicurare di aver rispettato le disposizioni di cui all'articolo 3.
ARTICOLO 8
  1. Le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7 saranno esaminate da gruppi di esperti.
ARTICOLO 9
  1. Aggiornamento del Protocollo alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili.
ARTICOLO 10
  1. Tutte le Parti formuleranno programmi nazionali che puntino, anche attraverso la cooperazione, a perseguire le finalità del Protocollo.

Omessi gli articoli successivi al 10 e gli Allegati

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